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Decreto "Rilancio": Bonus Centri estivi, Vacanze e sostegno delle famiglie!

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, lasciamo la parola all'Avvocato Avv. Matteo Pellacani per capire meglio il testo e le misure.

decreto rilancio dettaglio famigliaIl provvedimento in esame contiene numerose misure per il rilancio dell’economia reale andando a sostenere direttamente o indirettamente il reddito di famiglie, lavoratori e imprese di qualsiasi dimensione.
Vediamo nel dettaglio alcune delle più significative misure a sostegno della famiglie inserite nel Titolo IV del Decreto cosiddetto “Rilancio”.

Decreto a sostegno delle famiglie: Congedo Straordinario Covid-19

Innanzitutto l’art. 72 del Decreto amplia la portata del congedo straordinario Covid-19 introdotto dal Decreto “Cura Italia”, che viene ampliato di ulteriori quindici giorni arrivando così ad un totale di trenta giorni.
I dipendenti privati, genitori di figli fino a dodici anni di età, potranno pertanto fruire dal 5 marzo al 31 luglio 2020 del congedo straordinario retribuito dall’INPS in misura pari al 50% della normale retribuzione. Il trattamento viene anticipato dall’azienda in busta paga e successivamente recuperato dai contributi che la stessa è tenuta a versare all’Istituto con modello F24.
Il diritto al congedo è esteso anche a lavoratori autonomi iscritti all’INPS, collaboratori iscritti alla Gestione separata e dipendenti pubblici.
Tuttavia sussistono alcune condizioni ostative alla richiesta di congedo: i)- fruizione del bonus per servizi di baby-sitting; ii)- l’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.
Il congedo può essere usufruito anche a retribuzione e contribuzione figurativa “zero” per i figli fino a 16 anni per tutto il periodo fino al 31 luglio.

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Decreto a sostegno delle famiglie: Bonus Baby-sitting e centri estivi

L’articolo 72 del Decreto interviene anche sul bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi, altra misura già introdotta dal precedente Decreto “Cura Italia”.
Il contributo, alternativo al congedo straordinario, è erogato dall’INPS attraverso il “Libretto di famiglia” ed utilizzato per il pagamento delle prestazioni di baby sitter durante il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, deciso a seguito dell’emergenza COVID-19.
Il bonus, destinato ai soli genitori di figli fino a 12 anni di età, viene aumentato a 1.200 euro rispetto ai precedenti 600. Per i dipendenti pubblici dei settori sanità, forze di polizia e soccorso pubblico il contributo passa a 2.000 euro rispetto ai 1.000 euro previsti dal “Cura Italia”.
Il bonus può essere usufruito per la differenza già fruita per il periodo precedente, ovvero fino al 3 maggio.
Possono richiedere il bonus i dipendenti privati nonché:
i)- soggetti iscritti alla Gestione separata;
ii)- lavoratori autonomi iscritti all’INPS o alle rispettive casse di previdenza private;
iii)- dipendenti pubblici.
Il bonus è precluso ai nuclei familiari in cui l’altro genitore è già destinatario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore.
Una novità rispetto al “Cura Italia” è la possibilità di utilizzare il bonus (in alternativa ai servizi di baby sitter) per il pagamento dell’iscrizione dei figli a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Decreto a sostegno delle famiglie: I Permessi per la legge 104

L’art. 73 del Decreto prevede i dodici giorni di permessi ai sensi della Legge 104/92, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal “Cura Italia” per marzo e aprile, da usufruirsi anche nei mesi di maggio e di giugno.
Si rammenta che i dipendenti già autorizzati alla fruizione dei permessi per sé stessi o al fine di assistere un familiare non sono tenuti ad assolvere alcun adempimento ulteriore, eccezion fatta per quello di comunicare all’azienda i giorni di assenza.
Discorso diverso per chi non ha ancora l’autorizzazione INPS. In questo caso è necessario attendere l’esito dell’istruttoria se è già stata inoltrata la richiesta o attivarsi per presentare l’apposita domanda all’Istituto.
I dodici giorni di permesso aggiuntivi possono essere fruiti solo una volta dopo che siano stati esauriti i tre giorni ordinari di assenza.
Pertanto i dipendenti autorizzati ai permessi ex Legge 104/92 avranno diritto a:
- tre giorni di permessi ordinari per maggio;
- tre giorni di permessi ordinari per giugno;
- dodici giorni di permessi aggiuntivi per maggio e giugno.
Il totale dei giorni di assenza per permessi ai sensi della Legge 104 è dunque pari a diciotto giorni.

Decreto a sostegno delle famiglie: REM - il reddito di emergenza

L’art. 82 disciplina il reddito di emergenza (REM) per nuclei familiari in condizioni di disagio economico a causa degli effetti del virus COVID-19.
Il REM è un sussidio di importo pari a 400 euro mensili da erogare in due tranche (800 euro complessivi). L’importo è destinato ad essere riparametrato in base al numero dei componenti il nucleo fino ad un coefficiente massimo di 2 (800 euro mensili), elevato a 2,1 (840 euro mensili) se sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave.
Per la concessione di tale sussidio devono sussistere le seguenti condizioni:
i)- il richiedente risiede in Italia;
ii)- il reddito familiare non deve essere superiore all’importo mensile del REM;
iii)- il patrimonio mobiliare nel 2019 deve essere inferiore a 10.000 euro accresciuti di 5.000 euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro (previsti ulteriori 5.000 euro se un componente del nucleo è affetto da disabilità grave o non autosufficienza); iv)- Isee non superiore a 15.000 euro.
Il Reddito di emergenza sarà riconosciuto dall’INPS previa domanda entro la fine del mese di giugno, attraverso l’accesso alla piattaforma che sarà messa a disposizione dall’Istituto.
L’art. 90 prevede il diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio di età non superiore a quattordici anni, di rendere la prestazione lavorativa con la modalità del lavoro agile o “smart working”; a patto che l’altro genitore non sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.

Decreto a sostegno delle famiglie: Credito Vacanze

Di particolare rilievo è l’art. 176 del Decreto che istituisce per l’anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.
Il bonus in questione è rivolto alle famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2020.
L’entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare: si va da euro 150 per 1 componente del nucleo familiare a euro 300 per 2 componenti sino ad arrivare all’importo massimo di euro 500 per più di 2 componenti del nucleo familiare.
La norma precisa che il credito spetta ad una sola persona per ogni nucleo familiare ed è utilizzabile una tantum in relazione ai servizi resi da un unico operatore turistico.
Sarà pertanto possibile, ad esempio, utilizzare il bonus per l’acquisto dei servizi di alloggio e di vitto fatturati da un’unica impresa turistica.
Non sarà invece permesso il frazionamento degli acquisti su più operatori, ancorché si rispetti il limite massimo di spesa agevolabile sopra specificato. Pertanto, il consumatore dovrà prestare attenzione a non disperdere il credito su più operatori, incorrendo nel rischio di perdere una parte del beneficio.
Il riconoscimento dell’agevolazione, a pena di decadenza, è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
i)- le prestazioni ricettive devono essere rese entro i confini nazionali;
ii)- l’ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell’utente titolare del credito;
iii)- il pagamento non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, lo stesso è fruibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta spettante in capo all’avente diritto.

Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all’utilizzo del medesimo in compensazione.
Il credito quindi, una volta ceduto, preserva nei vari passaggi la possibilità di smobilizzo e/o utilizzo in compensazione.
E’ previsto poi l’esonero da responsabilità delle imprese turistiche in caso di disconoscimento del bonus per l’assenza dei requisiti sopra enunciati, liberandole così dall’onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all’utente ospitato. Trova invece applicazione su questi la sanzione per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto.
Bisognerà tuttavia attendere la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per comprendere le procedure da rispettare per il riconoscimento del credito e avere indicazioni più precise in merito alle modalità di pagamento dei servizi e alle procedure operative destinate a regolare la gestione del credito assegnato ai fornitori.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto, benché sia immediatamente efficace, proseguirà il suo iter di conversione in sede parlamentare, ove i partiti all’opposizione preannunciano già molteplici emendamenti.
Quanto alle modalità operative di erogazione delle misure in esso previste occorrerà poi attendere l’emissione dei numerosi decreti ministeriali attuativi.

Avv. Matteo Pellacani


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