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La bigenitorialità perfetta nel disegno di legge Pillon

Bigenitorialità perfetta_separazione

Il modello di “bigenitorialità perfetta” rappresenta il fulcro del DDL a firma del senatore Simone Pillon, attualmente in discussione alla Commissione Giustizia del Senato.

 

Tale disegno ha l’obiettivo di introdurre modifiche rilevanti in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei figli, sostenendo appunto un modello di bigenitorialità perfetta.
Alla base vi è l’idea che in caso di separazione di una coppia il mantenimento dei figli, il loro affido e, di conseguenza, i costi e il tempo passato con loro, devono essere equamente divisi tra padre e madre,
Obiettivo primario vuole essere quello di ridurre la conflittualità tra i genitori e di consentire ai figli di stare con entrambi i genitori per tutto il tempo che desiderano.
Le questioni principali affrontate dal Disegno di legge sono quattro: 1)- mediazione civile obbligatoria per le coppie con figli minorenni; 2)- equilibrio tra entrambi i genitori e tempi paritari; 3)- mantenimento in forma diretta senza automatismi; 4)- contrasto dell’alienazione genitoriale. 

Con riferimento alla questione centrale della bigenitorialità perfetta e dei tempi paritetici per i minori da trascorrere con i genitori, il DDL stabilisce che la responsabilità è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 

Quindi il DDL (articolo 11) stabilisce che i figli, salvo diverso accordo tra le parti, dovranno trascorrere almeno 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, con il padre e con la madre, salvo che sussista un comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di a) violenza; b) abuso sessuale; c) trascuratezza; d) indisponibilità di un genitore; e) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.

Altro tema importante è quello del “mantenimento diretto”. Il DDL stabilisce infatti che ciascun genitore provvederà economicamente al figlio per il tempo in cui gli è affidato, attraverso la predisposizione di un “piano genitoriale” sottoposto al vaglio del giudice e che dovrà prendere in considerazione la ripartizione delle spese ordinarie e di quelle straordinarie.
Con riferimento all'ulteriore tema della alienazione parentale o genitoriale, molto contestato è tale concetto menzionato agli articoli 9, 17 e 18 del testo del DDL.
Nell'alienazione genitoriale la condotta assunta da uno dei due genitori (“genitore alienante”) porta ad allontanare il figlio dall'altro genitore (“genitore alienato”).
Gli articoli 17 e 18 del DDL stabiliscono così che nel caso in cui il figlio manifestasse rifiuto o alienazione nei confronti di uno dei due genitori, nella maggior parte dei casi il padre, il giudice può limitare o sospendere la responsabilità genitoriale, invertendo la residenza abituale del figlio presso l’altro genitore o indirizzarlo verso una struttura specializzata.

Infine l’articolo 9 introduce la “decadenza della responsabilità genitoriale” o il risarcimento danni come punizione per “manipolazioni psichiche” o “atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”; specifico riferimento è ad ogni caso ove il giudice riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei due genitori.

 


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