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L’affidamento dei figli: parla l'avvocato

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La fine di un rapporto coniugale implica decisioni molto importanti in relazione alle modalità di affidamento dei figli e all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori separati. Essenziale è contemperare da un lato il diritto del figlio a godere dell’affetto e della cura di entrambi i genitori, da altro lato il diritto dei genitori medesimi a realizzarsi nel proprio ruolo.

 

Ciò vale sia per i figli legittimi, sia per quelli naturali, godendo questi ultimi degli stessi diritti riservati ai primi.
La Legge n. 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto dell’affidamento condiviso, codificando il “principio della bigenitorialità”.

Attraverso l’affidamento condiviso viene garantito l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, la partecipazione degli stessi alla cura e all’educazione dei figli e la necessità di prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori concernenti la scuola, la salute e le scelte educative dei medesimi, tenendo in debita considerazione le aspirazioni e i desideri dei figli.
Con l’affidamento condiviso si vuole dunque realizzare al meglio il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.

L’affidamento esclusivo occupa oggi un ruolo del tutto residuale e può essere disposto dal giudice qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore.
In caso di affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale sui figli attenendosi alle condizioni determinate dal giudice. Tuttavia, salvo diversa disposizione, le decisioni di maggiore interesse per i figli fanno capo a entrambi i genitori.
Il genitore non affidatario conserva comunque il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione dei figli e sulla loro educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga che siano assunte decisioni pregiudizievoli all’interesse dei figli.
Sovente accade che due genitori, ormai non più legati da alcun vincolo affettivo, siano più intenti a farsi la guerra l’uno contro l’altro invece che pensare al dovere primario di esercizio della responsabilità genitoriale nell’interesse dei figli.
Così i figli sono strumentalizzati da ciascun genitore nell’evidente intento di colpire l’altro e si trovano al centro della contesa genitoriale.

Nei casi normali, un figlio non vuole sentirsi costretto a scegliere l’uno o l’altro genitore, soffre, si sente inadeguato e tutto ciò può causare un profondo senso di dolore e avere ripercussioni negative sulla sua crescita e sul suo equilibrio psichico.
Da adulti e ancor prima da genitori dobbiamo essere consapevoli dell’importanza di ogni decisione presa nell’ambito della famiglia e delle conseguenze che possono derivarne nei confronti dei nostri figli.
Nelle vesti di legale, posso solo suggerire ai genitori separati che ogni loro sbaglio non deve ripercuotersi sulla vita dei loro figli, che questi ultimi non devono mai sentirsi responsabili della crisi familiare e che è fondamentale rassicurarli sul fatto che saranno amati sempre e che avranno entrambi i genitori come punto di riferimento.
L’assistenza legale è necessaria quando si manifestino controversie tra i genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale e in caso di violazione da parte di uno dei genitori dei provvedimenti giudiziari relativi all’affidamento e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale.

In tal caso, occorre attivare gli strumenti previsti dalla legge e, nei casi più gravi, è possibile adottare misure sanzionatorie nei confronti del genitore inadempiente.
Ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. può essere attivato un procedimento giudiziale qualora i genitori, in caso di contrasto tra di loro, non riescano ad assumere autonomamente le decisioni relative ai figli.
Nei casi di gravi violazioni (ad esempio mancato versamento del contributo di mantenimento, disinteresse del genitore verso il figlio, atteggiamento ostruzionistico di un genitore nei rapporti del figlio con l’altro genitore), il giudice potrà ammonire il genitore inadempiente a tenere una condotta rispettosa del provvedimento giudiziale vigente, applicare una sanzione amministrativa a carico del genitore ovvero condannarlo al risarcimento del danno subito dal minore e/o dell’altro genitore che è stato leso nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

 Avv. Matteo Pellacani


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