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Il Bullismo nelle scuole: Parola all'avvocato

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Si definisce bullismo una serie di atti dati da insulti e offese, danni materiali, voci diffamatorie, atti di razzismo, furti, estorsioni, minacce, violenza privata, lesioni personali, isolamento, percosse e prevaricazioni all’interno della scuola o fuori dalla stessa.

Spesso il bullismo è un fenomeno sommerso che si manifesta all’insaputa dell’adulto e, pertanto, è essenziale un’adeguata azione di prevenzione.
Il mio articolo vuole essere un vademecum e uno strumento utile per chiunque entri in contatto con questa realtà, per aiutarlo a muoversi e per trasmettere la consapevolezza che non si è soli nell’affrontare tale fenomeno.
Il primo dovere spetta al genitore che, non appena ravvisa taluni segnali di sofferenza del proprio figlio (tristezza, disagio, scarso appetito, segni evidenti di violenza su abiti e materiale scolastico, lividi sul corpo e sonno agitato da incubi ricorrenti), è tenuto ad intervenire tempestivamente.

Come può dunque agire?
1) In caso di percosse è necessario fotografare lividi o segni sul corpo in modo da avere prove da poter utilizzare in caso di difesa.
2) In secondo luogo, deve immediatamente scrivere una lettera al dirigente scolastico per segnalare i fatti e fornire le prove dell’atto di bullismo in quanto, ai sensi di legge, i dirigenti e gli insegnanti sono dei pubblici ufficiali e pertanto, come tali, sono tenuti a denunciare questi episodi.
3) Dal punto di vista legale è possibile agire sia civilmente che penalmente. In sede penale, se l’autore del bullismo a scuola è un ragazzo maggiorenne, la denuncia o querela vanno presentate alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente. Se, invece, il bullo non ha la maggiore età, le stesse andranno inoltrate alla Procura della Repubblica per i minorenni. Se non ha ancora compiuto i 14 anni, l’aggressore deve essere, comunque, denunciato anche se, teoricamente, non è punibile: sarà il Tribunale dei Minori a valutare la sua posizione. Tuttavia, la denuncia può essere presentata anche ad un ufficiale di un’autorità giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Vigili urbani, ecc.).
In sede civile, fenomeni di bullismo legittimano un’azione di risarcimento danni. Pertanto occorre rivolgersi ad un avvocato e intraprendere una causa davanti al Tribunale Civile.

Si può dunque agire legalmente:
1) contro i genitori dell’autore del bullismo in presenza di minore;
2) contro la scuola. La scuola deve infatti garantire che lo studente abbia una serena formazione senza subire atti illeciti e ha il dovere di agire pena la propria responsabilità (culpa in educando).
Inoltre la scuola deve garantire anche vigilanza all’interno affinché tale percorso di formazione avvenga serenamente. In tal caso anche la scuola può essere soggetta a culpa in vigilando.
Il genitore dunque non deve mai sentirsi solo nell’affrontare questo fenomeno violento della nostra società, essendo supportato dalla Scuola, dalle Autorità, da Associazioni varie, da specialisti ed esperti con competenze specifiche.

A tal proposito contatti rilevanti sono i seguenti:
- per le Autorità la Polizia di Stato (113), i Carabinieri (112), la Guardia di Finanza (117), i Vigili del Fuoco (115), il Servizio Sanitario (118), il Telefono Azzurro (114);
- per le Associazioni: Numero Verde Antibullismo (800 66 96 96), l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Doping (mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), l’Associazione Children Protection World Onlus, il Centro sul disagio adolescenziale presso l’Ospedale Fatebenefratelli a Milano, AGE Associazione Italiana Genitori di Roma (mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
- per gli specialisti ed esperti di bullismo (psicologi, psicoterapeuti, specialisti in psicologia clinica, quali la dott.ssa Gitana Giorgi, la dott.ssa Laura Gelli e il dott. Oliviero Facchinetti).

Avv. Matteo Pellacani

 


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